La funzione della garanzia dei depositi è operativa dal 1° maggio 1984 in seno all'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) sotto forma di un’attività in regime di autodisciplina basata sulla Legge sulle banche. Al fine di evitare l'introduzione di una garanzia dei depositi statale richiesta nel 1983 mediante l'iniziativa sulle banche del Partito Socialista Svizzero (PS), l'ASB decide in un'ottica di rafforzamento della tutela degli investitori di disciplinare per tutti gli istituti «il pagamento dei depositi di risparmio e degli averi sul conto salario in caso di liquidazione forzata di una banca» nell'ambito della Convenzione XVIII.
L'ASB aveva realizzato la suddetta autodisciplina in vista degli emendamenti apportati alla Legge sulle banche. Il privilegio di CHF 10 000 fino ad allora vigente per gli averi di vecchiaia viene così incrementato a CHF 30 000, con contestuale definizione del privilegio nella seconda classe di creditori. Di conseguenza, in caso di liquidazione forzata della loro banca, i depositanti avrebbero dunque ricevuto dall'ASB fino a CHF 30 000 per ogni conto entro un periodo di tre mesi. I piccoli depositi fino a CHF 5000 avrebbero dovuto poi essere corrisposti immediatamente dalla banca in via di chiusura.
In occasione della chiusura della Cassa di risparmio e di credito di Thun (Spar- und Leihkasse Thun) la funzione della garanzia dei depositi viene applicata per la prima volta su larga scala. Una settimana dopo la chiusura della banca, i depositanti ricevono dunque CHF 500 per ogni conto salario e di risparmio. La corresponsione dei restanti depositi garantiti avviene tuttavia soltanto a partire dal 1° gennaio 1993, in quanto fino a tale momento non risultano adempiuti i relativi requisiti legali (liquidazione forzata). A seguito delle esperienze negative maturate in questo caso, la Convenzione XVIII viene sottoposta a rielaborazione con effetto dal 1° luglio 1993. In base alle nuove regole, sia la liquidazione forzata che qualsiasi altra forma di chiusura di una banca sono ora considerate come fattori determinanti per un caso in convenzione. La copertura, fino ad allora limitata ai conti salario e di risparmio dei clienti privati, viene estesa a tutti i depositi e fissata a CHF 30 000 per cliente (in precedenza, per ogni conto). Il tetto massimo per i contributi da versare è fissato a un miliardo di franchi.
Nel rapporto pubblicato a ottobre 2000 dalla Commissione di esperti del Dipartimento federale delle finanze vengono individuati i punti deboli a livello legale per quanto concerne il risanamento e la liquidazione delle banche, nonché la tutela dei depositanti. La Legge sulle banche e le relative ordinanze sono quindi sottoposte a revisione tra il 2001 e il 2003. Sulla scorta delle nuove disposizioni di legge, l'ASB trasferisce le attività in regime di autodisciplina a un nuovo soggetto con personalità giuridica propria: la Garanzia dei depositi.
La Garanzia dei depositi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri viene costituita il 24 agosto 2005 sotto forma di associazione. Per poter mantenere la propria licenza, tutte le banche e i commercianti mobiliari sono quindi tenuti ad affiliarsi alla garanzia dei depositi e a sottoscrivere la «Convenzione delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri in materia di garanzia dei depositi». La garanzia viene mantenuta a CHF 30 000 per cliente, tuttavia con un innalzamento del tetto massimo a quattro miliardi di franchi. I membri hanno ora l’obbligo di detenere la metà di tale somma come liquidità supplementare. Per il pagamento a favore dei clienti viene altresì definito un termine di tre mesi.
A seguito dei provvedimenti di emergenza a favore di UBS varati il 16 ottobre 2008, il 20 dicembre dello stesso anno entrano in vigore le disposizioni urgenti in materia di rafforzamento della protezione dei depositanti all'interno della LBCR. Con tale provvedimento, la garanzia viene portata a CHF 100 000 per cliente, con un innalzamento del tetto massimo a un importo complessivo di sei miliardi di franchi. Un'ulteriore novità consiste nel pagamento diretto di tutti i depositi garantiti (in precedenza fino a un massimo di CHF 5000) attingendo alla liquidità disponibile presso la banca in via di chiusura. Contestualmente, viene costituito anche un ulteriore privilegio di CHF 100 000 per cliente per quanto riguarda i conti di libero passaggio e la previdenza vincolata. La chiusura della banca islandese Kaupthing il 29 ottobre 2008 a Ginevra svolge un ruolo determinante ai fini di un ulteriore rinnovamento del sistema di garanzia dei depositi. Con effetto dal 20 dicembre 2008, attraverso la cosiddetta regola del 125% viene infatti impedito il deflusso degli attivi di una banca verso l'estero. Tale disposizione sancisce che ogni membro deve detenere in Svizzera in qualsiasi momento attivi facilmente liquidabili in misura pari al 125% dei depositi garantiti.
Sulla scorta delle esperienze raccolte nell'ambito della crisi finanziaria, nel 2009 il Consiglio federale presenta il disegno per una Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari, la quale propone l'istituzione di una garanzia dei depositi di tipo statale. In tale ambito è tra l'altro prevista la costituzione di un fondo prefinanziato di garanzia dei depositi di dieci miliardi di franchi, alimentato su un arco di dieci anni. A seguito del fallimento di tale disegno già durante la procedura di consultazione pubblica, il 1° settembre 2011 le misure d'urgenza del 20 dicembre 2008 sono trasposte nel diritto permanente mediante appositi emendamenti alla Legge sulle banche.
Nel frattempo, all'estero la regolamentazione delle banche a livello sovranazionale compie ulteriori passi in avanti. Nel 2009 sono messe a punto apposite norme internazionali sotto l'egida della International Association of Deposit Insurers (IADI), mentre nell'UE la direttiva sulla garanzia dei depositi viene sottoposta a revisione. A fine 2013 il Fondo Monetario Internazionale (FMI) attua in Svizzera il cosiddetto Financial Sector Assessment Program (FSAP). In tale ambito viene sottoposta a verifica anche la garanzia dei depositi, in quanto componente di rilievo della piazza finanziaria. Il FMI constata che sotto alcuni punti la garanzia dei depositi in Svizzera non è conforme agli standard internazionali.
I risultati del FSAP confluiscono poi nei lavori del «Gruppo di esperti Brunetti», incaricato dal Consiglio federale di analizzare le condizioni quadro della piazza finanziaria e di definire quindi proposte specifiche per l'ulteriore sviluppo della strategia in materia di mercati finanziari. Il «Rapporto Brunetti», pubblicato a fine 2014, contiene anche cinque raccomandazioni volte a miglioramenti specifici nel sistema di tutela dei depositanti.
Nel corso del 2015 il Consiglio direttivo di esisuisse si occupa intensamente di queste proposte e a febbraio 2016 esprime puntualmente la propria posizione nei confronti del gruppo di lavoro della Confederazione, a sua volta incaricato di elaborare le proposte in materia di attuazione del Rapporto Brunetti all’attenzione del Consiglio federale. Nel corso del 2015 esisuisse ha già provveduto ad attuare alcune ottimizzazioni. In particolare, sono stati decisi il rafforzamento della governance e il distacco dall'ASB.
esisuisse ha fatto ufficialmente l’ingresso nei suoi nuovi uffici il 2 agosto 2015, ha rafforzato il proprio organico e varato una propria infrastruttura indipendente dall'ASB.
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